Descrizione
IL SINDACO
Visto il Piano Regionale Anti Incendio - PRAI 2025 che si articola in nove sezioni, tra cui il piano generale, le prescrizioni regionali antincendio e le pianificazioni ripartimentali;
Premesso che, con l’approssimarsi dell’estate, vi è il pericolo della diffusione di zecche ed altri parassiti nocivi per l’uomo;
Considerato che i su citati parassiti prolificano soprattutto in mezzo alle sterpaglie ed in luoghi scarsamente puliti;
Considerato che nel centro abitato di Flussio esistono terreni che favoriscono il diffondersi di tali insetti;
Richiamato l’articolo delle Prescrizioni Regionali Antincendi in cui si stabilisce che“ dal primo di giugno al trentuno di ottobre vige lo stato di elevato rischio d’incendio boschivo” e “per i Comuni che non si sono dotati del piano di protezione civile l’obbligo della ripulitura rimane esteso a tutte le strade di proprietà e delle relative pertinenze”;
Ritenuto opportuno sollecitare la pulizia dei terreni, in quanto le Amministrazioni Comunali sono tenute a dare massima diffusione alla popolazione delle revisioni contenute nelle Prescrizioni Regionali Antincendi;
Viste le precedenti note, applicative del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi anno 2023, con le quali la Regione Sardegna stabilisce l’obbligo da parte dei Comuni di procedere entro il 1° giugno al taglio di fieno, cespugli sterpi ed all’asportazione, oltre che allo smaltimento, dei relativi residui;
Considerato:
1) che i Sindaci provvedono ad individuare ed a porre in essere i dispositivi e le procedure idonee a garantire e mantenere libera e sicura la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l’eventuale esodo e per l‘intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso e che nel periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” di cui all’art. 4, è vietato:
a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
b) smaltire braci;
c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
2) Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato rischio di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteo climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo;
VISTE le leggi sanitarie vigenti in materia;
VISTE le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000
ORDINA
1) Entro il 1° giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri.
2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
6) L'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi al destinatario della presente ordinanza, addebitando il relativo costo al soggetto inadempiente.
7) La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.
8) Tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
La pulizia dei terreni deve avvenire entro e non oltre il 1° giugno 2025. Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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